RINNOVATO IL CONTRATTO NAZIONALE DELLE IMPRESE ARTIGIANE DELLE PULIZIE
Le associazioni datoriale dell’artigianato – tra queste CLAAI – e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltrasporti-Uil hanno rinnovato il Ccnl per i dipendenti delle imprese artigiane esercenti servizi di pulizie, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione scaduto il 31 dicembre 2024 (Cod. Cnel K 521). L’accordo, le cui modifiche decorrono dalla data di sottoscrizione dello stesso, ha validità dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2028.
Retribuzione tabellare
Per ciò che attiene alla parte economica, si evidenzia che l’accordo, raggiunto al termine di una complessa trattativa, prevede un incremento complessivo in linea con quanto previsto dagli altri Ccnl di settore ma avendo più tranches di aumento contrattuale e, in particolare, l’ultimo aumento avverrà dopo la scadenza della vigenza contrattuale del ccnl stesso, nel mese di dicembre 2029.
L’incremento retributivo sarà a regime di € 215,00 riferito al 5° livello da riparametrare per gli altri livelli, con le seguenti decorrenze:
- € 40,00 dal 1° gennaio 2026
- € 25,00 dal 1° luglio 2026
- € 25,00 dal 1° febbraio 2027
- € 35,00 dal 1° luglio 2027
- € 40,00 dal 1° febbraio 2028
- € 40,00 dal 1° novembre 2028
- € 10,00 dal 1° dicembre 2029
Una tantum
Ad integrale copertura del periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo 17 dicembre 2025 verrà corrisposto un importo forfetario una tantum di € 104,00, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata dei rapporto nel periodo interessato.
L’importo una tantum verrà erogato in due soluzioni:
- € 52,00 con la retribuzione del mese di febbraio 2026
- € 52,00 con la retribuzione del mese di giugno 2026
Violenza di genere
L’accordo prevede, su richiesta della lavoratrice, ulteriori 3 mesi di aspettativa, retribuiti con un’indennità erogata dall’azienda pari al 70% della retribuzione globale mensile. Detta indennità non ha effetti sugli istituti indiretti e differiti.
Periodo di prova
Per le assunzioni effettuate dal 1° febbraio 2026, il periodo di prova per i lavoratori con mansioni di operaio inquadrati a qualsiasi livello viene elevato a 40 giorni.
Lavoro supplementare
La maggiorazione per il lavoro supplementare viene elevata al 25%.
Contratto a tempo determinato
Ulteriori causali rispetto a quelle di legge, per stipulare, rinnovare o prorogare rapporti a tempo determinato per periodi successivi ai primi 12 mesi ed entro i limiti massimi dei 24 mesi, sono state individuate nelle esigenze di professionalità e specializzazioni non presenti da quelle disponibili nell’organico in relazione all’esecuzione di commesse particolari.
Preavviso di licenziamento e di dimissioni – Operai
Per i licenziamenti e le dimissioni effettuate a decorrere dal 1° febbraio 2026, il periodo di preavviso viene così modificato:
- 12 giorni in caso di anzianità di servizio presso l’impresa fino a 5 anni
- 16 giorni in caso di anzianità oltre i 5 anni e fino a 10
- 20 giorni in caso di anzianità oltre i 10 anni
Ulteriori novità
L’introduzione degli scatti di anzianità per gli apprendisti e la costituzione di un gruppo di lavoro per l’aggiornamento delle indennità di cui all’art.62 del ccnl.






