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Pulizie e Contratto collettivo

Articolo pubblicato il 29/03/2024 da Alessandro Mozzati. Ultima modifica: 29/03/2024.

Pulizie e Contratto collettivo

Pulizie e Contratto collettivo

Articolo tratto da GSA NEWSLETTER

Analizziamo la sentenza n. 728 del 22 dicembre 2023 con cui la Corte d’Appello di Firenze afferma che ai dipendenti della stessa società, che svolgono identiche mansioni, non possono essere applicati diversi contratti collettivi. Il fatto è di particolare interesse per il settore delle pulizie/ multiservizi/ servizi integrati in primo luogo perché riguarda proprio una dipendente di un’impresa di pulizie, inoltre perché ribalta un orientamento giurisprudenziale risalente e consolidato.

In particolare l’operatrice, adibita ad un appalto avente ad oggetto le attività di pulizia in un hotel, è ricorsa giudizialmente al fine di ottenere l’applicazione del medesimo Ccnl utilizzato per altre dipendenti assunte precedentemente. Infatti la situazione di fatto prevedeva l’applicazione del Ccnl “Facility management” siglato da Ugl e Unicoop per le dipendenti assunte da poco, e quella del (più favorevole) Contratto Turismo Federalberghi per quelle assunte da più tempo, stante il vincolo allora assunto dal committente e dalle imprese appaltatrici.

Un trattamento iniquo secondo il collegio fiorentino. La Corte ha rilevato, in via preliminare, che ai dipendenti della stessa impresa che espletano la medesima attività non possono essere applicati contratti collettivi diversi: un principio-scuola di grande rilevanza. In caso contrario si finirebbe per violare il precetto di cui all’art. 2070 del Codice civile, il quale prevede al c. 1 che “l’appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell’applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l’attività effettivamente esercitata dall’imprenditore”. E al comma 2 prosegue: “Se l’imprenditore esercita distinte attività aventi carattere autonomo, si applicano ai rispettivi rapporti di lavoro le norme dei contratti collettivi corrispondenti alle singole attività”.

Ad essere violato, però, non è solo il principio di coerenza, ma anche il più generale dovere di correttezza e buona fede che deve informare, bilateralmente, ogni rapporto di lavoro, stante l’evidente disparità di trattamento messa in atto dal datore non solo sotto il profilo retributivo, ma in relazione a tutti gli aspetti del rapporto.

La questione dell’applicazione dei Ccnl nel settore delle pulizie/ servizi integrati/ multiservizi, peraltro, resta molto dibattuta. Dicevamo poc’anzi che si tratta di un pronunciamento di grande rilievo anche per il carattere di innovatività che riveste rispetto agli orientamenti giurisprudenziali precedenti. Stando a questi ultimi, infatti, al dipendente era lecito aspirare all’applicazione di un Ccnl diverso se il datore di lavoro privato non vi fosse obbligato per appartenenza sindacale, ma può solo farvi eventuale riferimento per la verifica sulla giusta retribuzione costituzionale (art. 36).

Con la sentenza di Firenze, peraltro, si crea un precedente giurisprudenziale non solo in relazione all’equità e omogeneità di trattamento, alla dignità retributiva e alle complessive condizioni di lavoro,  ma anche in merito alla definizione del contratto collettivo cui i datori devono riferirsi per la disciplina unitaria del rapporto con tutti i dipendenti che svolgono le medesime mansioni.

Link sentenza 728/23 Corte Appello Firenze

 

Info Alessandro Mozzati

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