E’ quanto affermato dalla suprema corte ribadendo la
costante giurisprudenza sul punto (sentenza n. 5368/2018 Corte di Cassazione).
Se il committente recede dal contratto, in maniera unilaterale, l’appaltatore
ha diritto all’utile che avrebbe conseguito!
L’appaltatore, a questo punto ha difatti già acquistato parte del materiale
necessario alle esecuzione delle opere ed inoltre ha respinto un’interessante
commessa ricevuta da un diverso committente.
Per dette ragioni, come confermato dalla Corte di Cassazione intervenuta sul
diritto di risarcimento del lucro cessante con la richiamata sentenza,
l’appaltatore, una volta dimostrato l’utile netto da lui conseguibile con
l’esecuzione delle opere appaltate, ha diritto al risarcimento del mancato
guadagno.






