- Traslochi materiale cartaceo;
- Traslochi archivi e facchinaggio;
Sono imprese di facchinaggio quelle che esercitano le attività, così come definite dal D.M. 30 giugno 2003, n. 221 e dal regolamento attuativo, anche con l’ausilio di mezzi meccanici o diversi o con attrezzature tecnologiche, comprensive delle attività preliminari e complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti:
• portabagagli
• facchini e pesatori dei mercati agro-alimentari
• facchini degli scali ferroviari, compresa la presa e consegna dei carri
• facchini doganali
• facchini generici
• accompagnatori di bestiame, ed attività preliminari e complementari
• facchinaggio svolto nelle aree portuali da cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali in base all’art.21 della legge 28 gennaio 1994, n.84,
esclusivamente esercitate in outsourcing ed esercitate conto terzi.
Non rientrano nelle attività di facchinaggio, se esercitate autonomamente:
• insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, gestione del ciclo logistico (magazzini ovvero ordini in arrivo e partenza), pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita con o senza incestamento, insaccamento od imballaggio di prodotti ortofrutticoli, carta da macero, piume e materiali, mattazione, scuoiatura, toelettatura e macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili, ed attività preliminari e complementari.
Non si applica la normativa sul facchinaggio qualora l’attività principale dell’impresa sia:
• la spedizione, il trasloco, la logistica, il trasporto espresso;
• pesatori pubblici (attività disciplinata dall’art. 32 del R.D. 20 settembre 1934, n. 2011).