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CIEMMEZETA.IT • IMPRESA DI PULIZIE MONZA / NEWS / Coronavirus, quali gli impatti nei rapporti contrattuali?

Articolo pubblicato il 19/03/2020 da Alessandro Mozzati. Ultima modifica: 19/03/2020.

Coronavirus, quali gli impatti nei rapporti contrattuali?

Coronavirus, a farne le spese non non solo i rapporti personali, ma anche quelli CONTRATTUALI.

FONTE UNIONE ARTIGIANI DI MILANO

Coronavirus, a farne le spese non non solo i rapporti personali, ma anche quelli CONTRATTUALI.

Ebbene sì, la pandemia cosiddetta “Covid19” inciderà fortemente sull’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Anche alla luce della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto – Legge 17/03/2020, si pone, quanto mai attuale e diffusa, la questione relativa alle conseguenze dell’epidemia e delle misure restrittive adottate dall’esecutivo, sulle capacità economico/produttive delle imprese, al fine di far fronte agli impegni contrattuali già assunti. Ognuno di noi, presto si ritroverà a dover affrontare l’ emergenza economica, conseguenza del fermo lavorativo.
In questo contesto particolare attenzione è rivolta alla possibilità, o meno, di disattendere agli impegni contrattualmente assunti. Ci siamo soffermati su tale aspetto, ben consapevoli che, a tal proposito, non sarà certamente possibile fornire una risposta unica e generale, automaticamente applicabile ad ogni singola fattispecie concreta. È bene quindi precisare, sin da subito, che sarebbe impensabile, a prescindere dalla grave situazione sanitaria attuale, ipotizzare di poter venir meno agli impegni contrattualmente già assunti, senza preliminarmente adoperarsi in un’analisi concreta della fattispecie.
Certamente sarà necessario, quindi, verificare e valutare gli specifici aspetti/elementi di ogni singolo caso concreto, anche e soprattutto, sulla base dei documenti contrattuali e, più in generale, degli accordi presi dalle parti. Tuttavia, sarà possibile (ed è lo scopo del presente approfondimento) fornire un quadro di massima in base al quale consentire ai singoli interessati di assumere le opportune decisioni.
La Normativa cardine cui riferirsi è quella riassunta negli artt. 1256 e 1467 c.c. 
Occorrerà in primis analizzare ogni singolo rapporto contrattuale, al fine di comprendere se si tratti di impossibilità sopravvenuta temporanea o definitiva, se tale evento possa considerarsi giuridicamente rilevante, se si tratti di impossibilità oggettiva e causata da fatti non imputabili alla parte, e dunque, se tutto ciò, consenta al soggetto obbligato di invocare l’applicazione delle disposizioni a tutela del debitore.
Ecco allora, che viene ad assumere pieno rilievo giuridico una pandemia, qual è quella che sta colpendo il Paese, anzi, il mondo intero.
Si pensi, ad esempio, ad un imprenditore che conduce in locazione commerciale un immobile. Oggi, a causa del Coronavirus e delle misure restrittive/impeditive adottate dallo Stato, quell’imprenditore non potra’, chissà per quanto tempo, fare un concreto uso dei locali messi a disposizione dal locatore, proprio in ragione di un evento “eccezionale, imprevedibile ed estraneo alla sua volontà/condotta”, ovverosia un’epidemia/pandemia, con conseguente esclusione di responsabilità per il ritardo, e/o per la sospensione nel pagamento dei canoni di locazione.
Avremo però due interessi contrapposti, il locatore avrà interesse ad incamerare i canoni di locazione, il conduttore a sospenderne il pagamento.
sarà quindi necessario valutare, tecnicamente la questione, così da poter fornire la giusta consulenza, e ciò ad evitare, a seconda dei casi, prese di posizioni insostenibili, oppure rinunce a diritti legittimi.
Sarà quindi compito del consulente indirizzare il debitore ed in tale contesto adottare un rimedio confacente al caso concreto. Si pensi al pagamento, come detto sopra, di un canone di locazione commerciale, senza però poter usufruire dei locali, stante il divieto di esercizio di attività di bar e ristorazione. Ebbene, detto pagamento potrebbe risultare ex art. 1467 c.c. eccessivamente oneroso o addirittura non dovuto.
Ed è proprio In tale ottica, che il governo ha voluto precisare, attraverso l’emanazione del citato decreto, e precisamente dell’L. 91, che Il rispetto delle misure di contenimento di cui al decreto è sempre valutato ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore.
Attenzione però, così come per le norme del codice civile sopra indicate, ciò non significa che vi sia un’applicazione e, dunque, una giustificazione automatica dell’inadempimento (anche parziale) o del ritardo/sospensione nell’adempimento, ma vi è comunque la necessità di valutare (per accordo delle parti o per decisione del Giudice) ogni singola situazione concreta. Pertanto, si sconsiglia di sospendere unilateralmente ed immediatamente eventuali pagamenti, ad esempio, di canoni di locazione commerciale, o di prestazioni continuative di altro tipo, senza formalizzare simile intenzione nei confronti del locatore e senza aver prima valutato ogni aspetto della singola fattispecie concreta, anche e soprattutto con l’assistenza legale di un professionista

Info Alessandro Mozzati

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