Bonus sanificazione e spese “di adeguamento” in periodo Covid; nuove modifiche in Manovra 2021
Novità sul fronte normativo, e per l’ennesima volta purtroppo non in senso positivo per le aziende italiane. Il credito d’imposta stabilito per l’adeguamento degli ambienti lavorativi viene decurtato di un semestre. A seguito di quanto indicato nella legge di Bilancio 2021 infatti, il bonus previsto dal Decreto Legge 34/2020 potrà essere utilizzato in compensazione o ceduto a terzi solo dal 1° gennaio fino al 30 giugno 2021 , e non fino al termine dell’anno appena iniziato.
Questo bonus, di cui abbiamo già trattato in alcuni articoli del blog Cmz, spetta per le spese sostenute in relazione agli interventi e agli acquisti che si siano resi necessari o opportuni per le aziende per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione della pandemia che ancora stiamo affrontando, comprendendo non soltanto i costi per la sanificazione ma anche le spese sostenute per l’adeguamento degli spazi comuni delle aziende, quali aree break, spogliatoi, mense, per la realizzazione di ingressi più ampi e spazi più “distanziati”, oltre a quanto investito in tecnologia per sviluppare forme di lavoro a distanza, oltre alle apparecchiature per il rilevamento della temperatura oramai in uso dappertutto. Considerando dunque che la scadenza degli adempimenti non è così distante, l’8 Gennaio sono stati rapidamente adottati i nuovi modelli per la comunicazione formale delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2020.
Ricordate bene come la Cmz avesse messo in guardia i propri clienti per la sanificazione a Milano e Monza del fatto che la paventata percentuale di credito d’imposta stabilita in origine nel 60% delle spese sostenute fosse purtroppo soltanto una proiezione del tutto teorica; la percentuale realmente spettante si è infatti pesantemente ristretta proprio a seguito del prevedibile boom di richieste da parte delle centinaia di migliaia di aventi diritto.
Beneficiari “teorici” del credito per l’adeguamento degli ambienti di lavoro sono di fatto tutte le realtà che svolgono attività d’impresa, nonché “arti e professioni, oltre fondazioni, alle associazioni compreso il cosiddetto “Terzo settore”; normale dunque che quasi ogni realtà produttiva e professionale abbiamo provato a mettersi fiduciosamente “in coda” per poi rimanere delusa nelle aspettative economiche.
La data del 31 Maggio rimane dunque quella limite anche per l’opzione, da parte del beneficiario, della cessione del credito secondo quanto previsto dallo stesso DL 34/2020, che può essere effettuata nei confronti di altri soggetti, soprattutto istituti di credito e intermediari bancari che offrano il servizio e i relativi vantaggi. L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 2 dell’11 gennaio 2021 ha confermato che, all’interno del Modello F24, dovrà essere inserito il codice tributo “6918”, definito come “Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro – articolo 120 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.
In caso di utilizzo in compensazione del suddetto bonus, il codice tributo 6918 è esposto nella parte “Erario”, in corrispondenza delle somme elencate in colonna “importi a credito compensati“, o, quando i contribuenti debbano eventualmente procedere al riversamento della prestazione ottenuta, nella relativa colonna. In allegato, per utilità, troverete il Pdf contenente la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate che ci auguriamo possa esservi utile. Non esitate a contattarci per le vostre sanificazioni o per l’acquisto di prodotti igienizzanti in Lombardia e in Liguria