Con il provvedimento del direttore dell’agenzia delle entrate n. 302831 del 11 settembre 2020: “determinazione della misura percentuale di fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, di cui all’articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34” è stata finalmente e, si spera, definitivamente, stabilita la misura percentuale di fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisizione dei dispositivi di protezione individuali (ovvero il cosiddetto e oramai famigerato “bonus sanificazione”) .
Bonus sanificazione si, ma con grossi limiti!
Per consentire e agevolare l’adozione delle misure volte al contenimento della diffusione del Nuovo Coronavirus – Covid-19 per l’ampia platea di soggetti esercenti attività d’impresa, professionisti, enti non commerciali, era stato originariamente stabilito che spettasse un credito d’imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti, oltre che per i prodotti e gli strumenti utilizzati, e per l’acquisto di altri dispositivi di protezione individuale.
Il credito d’imposta sarebbe spettato, fino ad un massimo di 60.000 euro per ogni beneficiario in grado di certificare, tramite aziende autorizzate come la Cmz Sas, le spese sostenute con le relative fatture, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020.
Una cifra evidentemente del tutto insufficiente a rimborsare i potenziali aventi diritto, dopo un anno caratterizzato da tutto quanto è tragicamente noto a seguito dell’Emergenza Covid esplosa durante la scorsa primavera
Ai sensi del comma 4, articolo 25, Decreto-legge del 19/05/2020 n. 34 (cosiddetto decreto rilancio), al fine di rispettare i limiti di spesa sopra descritti, sarebbero soltanto in seguito (ed in clamoroso ritardo rispetto a quanto sarebbe stato auspicabile) stati stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta con un provvedimento emesso dal direttore dell’Agenzia delle entrate in persona
La definitiva percentuale di fruizione del bonus
Con il provvedimento recentemente pubblicato dal direttore dell’agenzia delle entrate n. 302831 del 11 settembre 2020 è stata dunque finalmente stabilita la percentuale con cui calcolare l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile .
La percentuale, a differenza di quanto inizialmente preannunciato sia da alcuni avvoltoi del settore (che avevano promesso ai clienti rimborsi pari all’80%), sia rispetto alle attese create per una stima tra il 50/60 % e quella che invece, alla fine, è solo una deludente percentuale pari al 15,6423 % .
Di conseguenza, l’ammontare massimo del credito d’imposta utilizzabile, dunque, è pari al 15,6423% della somma richiesta con l’ultima comunicazione valida e certificata dall’azienda fornitrice con tanto di fatture a supporto.
Questa percentuale, va detto, deriva dal rapporto tra il tetto di spesa stabilito (una cifra già prestabilita in 200 milioni di euro, che non sono mai stati “rimpolpati” da successivi rifinanziamenti) e l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesto.
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