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Articolo pubblicato il 12/03/2020 da Alessandro Mozzati. Ultima modifica: 15/03/2020.

CORONAVIRUS: RISPOSTE ALLE DOMANDE FREQUENTI DEL DATORE DI LAVORO CIEMMEZETA.IT IMPRESA DI PULIZIE MONZA, MILANO E RAPALLO

FONTE MINISTERO DELLA SALUTE

CORONAVIRUS: RISPOSTE ALLE DOMANDE FREQUENTI DEL DATORE DI LAVORO 
A fronte delle numerose richieste pervenuteci in merito alla gestione dell’emergenza Coronavirus, riportiamo di seguito le risposte fornite dal Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria dell’ATS dell’Insubria alle domande più frequenti poste dai datori di lavoro.

1. RISCONTRO DI UN CASO DI COVID-19 IN UN LAVORATORE: COSA SUCCEDE?

Ad ogni segnalazione di caso accertato, l’ATS procede all’indagine epidemiologica, in base ai regolamenti internazionali di controllo delle malattie infettive, al fine di: – individuare la possibile fonte di esposizione – identificare i contatti stretti. Qualora il caso accertato risulti occupato presso un’azienda del territorio di competenza dell’ATS, il personale sanitario di ATS contatta l’azienda in cui il lavoratore risulta occupato, richiede il nominativo del medico competente per avere la corretta collaborazione nell’identificare i contatti lavorativi da includere nella sorveglianza. In assenza del medico competente (casi in cui la sorveglianza sanitaria non è obbligatoria), si chiede la collaborazione del datore di lavoro o di personale da lui individuato.
I lavoratori che sono riconducibili alla definizione di contatto stretto sono inclusi in uno specifico percorso di sorveglianza sanitaria da parte dell’ATS che comprende l’isolamento domiciliare (14 giorni dall’ultimo contatto avvenuto).
L’ATS fornisce al medico competente le notizie utili per garantire una corretta informazione da diffondere ai lavoratori non identificati come contatti stretti.
Potrebbero ritenersi necessari interventi di informazione/formazione. Si ritiene utile informare i lavoratori che non rientrano della definizione di contatto stretto, sulle misure di prevenzione da adottare, diffondendo il decalogo ministeriale.
Sorveglianza Sanitaria del medico competente:
non è richiesta una sorveglianza sanitaria aggiuntiva per i lavoratori che non rientrano nella definizione di contatto stretto, in quanto il paziente ammalato è seguito presso strutture sanitarie mentre i contatti stretti sono sorvegliati dall’ATS.
È comunque essenziale la collaborazione del medico competente per definire eventuali misure di prevenzione aggiuntive e specifiche procedure da adottare in azienda in base alla tipologia di attività svolta (es.: deroghe per trasporto di merci).

Pulizia straordinaria degli ambienti di lavoro:
qualora un caso di covid-19 sintomatico abbia soggiornato nei locali dell’azienda, si applicano le indicazioni Ministeriali contenute nella Circolare del Ministero della Salute 0005443 del 22.02.2020.

Per i locali non frequentati dal lavoratore infetto, è sufficiente procedere alle pulizie ordinarie degli ambienti con i comuni detergenti avendo cura di pulire con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici.

È importante avvertire le eventuali imprese appaltatrici incaricate di svolgere la pulizia dei locali, affinché il datore di lavoro di queste ultime adotti tutte le cautele necessarie .
In attuazione di quanto previsto dall’art. 26 D. Lgs. 81/2008.

2. CASO DI UN LAVORATORE SINTOMATICO CHE HA AVUTO CONTATTI STRETTI CON COVID-19:

COSA DEVE FARE IL DATORE DI LAVORO?

Il lavoratore che ha avuto contatti stretti con persone ammalate di SARS-CoV-2, solitamente è già noto all’ATS ed è posto in isolamento domiciliare. Potrebbe però rilevarsi la presenza di un caso sospetto, come ad esempio: – lavoratore con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti sintomi: febbre, tosse, dispnea) e per il quale si hanno notizie certe, nei 14 giorni precedenti l’insorgenza della sintomatologia, di viaggi in Cina o di permanenza in uno dei comuni identificati nella “zona rossa”. – lavoratore che ha frequentato personalmente una struttura sanitaria dove sono stati ricoverati pazienti con infezione da SARS-CoV-2. In tal caso il Datore di Lavoro invita il lavoratore a stare a casa e a contattare telefonicamente il proprio medico di Medicina Generale che provvederà ad inoltrare la segnalazione ad ATS secondo i protocolli normativi stabiliti. In caso il lavoratore dovesse risultare positivo saranno applicate da ATS tutte le procedure già indicate al punto 1.  

3. IL LAVORATORE CHE DEVE STARE A CASA IN ISOLAMENTO, DEVE PRENDERE ASPETTATIVA/FERIE O MALATTIA?

Il lavoratore posto in isolamento domiciliare contatterà il proprio medico curante per il rilascio del certificato medico riportante la diagnosi prevista (quarantena obbligatoria o volontaria, isolamento volontario, sorveglianza attiva, ecc.). Il medico provvederà ad inviare tale certificato solo all’INPS.  

4. CASO DI UN LAVORATORE NON SINTOMATICO CHE HA AVUTO CONTATTI STRETTI CON UN CASO DI COVID-19: COSA DEVE FARE IL DATORE DI LAVORO?

Il lavoratore che ha avuto contatti stretti con persone ammalate di SARS-CoV-2, solitamente è già noto all’ATS ed è posto in isolamento domiciliare. Non sono previste particolari misure di tutela per gli altri soggetti che hanno soggiornato e condiviso spazi comuni con soggetti asintomatici.  

5. CASO DI UN LAVORATORE CON SINTOMATOLOGIA POTENZIALMENTE RICONDUCIBILE, ALMENO PER SIMILITUDINE, AD UN CONTAGIO DA COVID-19 E SENZA CORRELAZIONE CON ZONE A RISCHIO EPIDEMIOLOGICO: IL DATORE DI LAVORO COSA DEVE FARE?

Il Datore di lavoro invita il lavoratore a stare a casa e a contattare telefonicamente il proprio medico di Medicina Generale che provvederà, se del caso, ad inoltrare la segnalazione ad ATS secondo i protocolli stabiliti.  

6. COSA DEVE FARE IL LAVORATORE INTERVENUTO IN ZONA ROSSA PER MOTIVI DI LAVORO, PRIMA DELLA CLASSIFICAZIONE ADOTTATA CON SPECIFICA ORDINANZA?

In base al DPCM 29.02.2020, gli individui che a partire dal 01/02/2020 sono transitati ed hanno sostato in uno dei comuni della “zona rossa” sono obbligati a comunicare tale circostanza al Dipartimento di Prevenzione dell’ATS di residenza. Quindi secondo il decreto sarebbe il lavoratore ad avere l’obbligo di comunicazione. Al fine di semplificare ed agevolare tali comunicazioni, il Datore di lavoro, con il consenso del lavoratore, si fa carico di comunicare direttamente al Dipartimento di igiene e Prevenzione Sanitaria dell’ATS di competenza, da individuare in base alla residenza del lavoratore, i seguenti dati: Nome e Cognome del lavoratore, comune di residenza e recapito telefonico, data di ultima sosta in uno dei comuni della zona rossa. Non dovranno essere segnalati ad ATS i lavoratori che hanno effettuato solo il transito senza sosta nei comuni individuati come zona rossa.  

7. LAVORATORE CHE INTERVIENE IN ZONA ROSSA PER MOTIVI DI LAVORO, DOPO LA CLASSIFICAZIONE CON SPECIFICA ORDINANZA, PER INTERVENTI AUTORIZZATI DAL PREFETTO. COSA DEVE FARE IL DATORE DI LAVORO PRIMA DELL’INTERVENTO IN ZONA ROSSA E DOPO? QUANDO È NECESSARIO INTERVENIRE CON MASCHERINE E ALTRI DPI?

Prima di effettuare l’intervento autorizzato in zona rossa [Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia,Terranova Dei Passerini e Vò Euganeo], il datore di lavoro, in collaborazione con RSPP e Medico Competente, analizza attentamente le attività da svolgere in zona rossa individuando quali possono essere le eventuali situazioni di “contatto” tra i propri Lavoratori ed il personale residente nelle aree a rischio (valutazione del rischio). Questa analisi consentirà di individuare modalità organizzative atte a minimizzare il contatto interumano ravvicinato con le persone del luogo, di definire le istruzioni operative adeguate da impartire ai lavoratori stabilendo inoltre la fornitura di idonei dispositivi di protezione individuale.  

8. QUANDO È NECESSARIO L’ACQUISTO E MESSA A DISPOSIZIONE DI PROTEZIONI PER LE VIE RESPIRATORIE, PER LO SPECIFICO PROBLEMA DEL COVID-19 E QUALE TIPO DI MASCHERINE È EVENTUALMENTE NECESSARIO FORNIRE AI LAVORATORI?

Come indicato nella circolare 0005443-22/02/2020 e aggiornamento 02.03.2020, le mascherine FFP24 o FFP35, sono previste per: – personale sanitario in contatto con un caso sospetto o confermato di COVID-19 deve indossare DPI adeguati, consistenti in filtranti respiratori FFP2 (utilizzare sempre FFP3 per le procedure che generano aerosol). – personale addetto alle operazioni di pulizia di ambienti dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati. Al di fuori di questi casi, non è previsto l’utilizzo di tali DPI, a meno che i rischi specifici legati all’attività svolta non lo prevedano già (necessità di protezione da polveri, fumo e aerosol solidi e liquidi tossici e dannosi per la salute). La mascherina del tipo “chirurgico” può invece essere utilizzata da soggetti che presentano sintomi quali tosse o starnuti per prevenire la diffusione di goccioline di saliva.  

9. MENSE AZIENDALI: ESISTONO LIMITI/DIVIETI/PRECAUZIONI DA PORRE IN ESSERE?

È utile evitare l’affollamento attraverso un’idonea organizzazione dei turni per accedere alla mensa o una diversa ripartizione/assegnazione degli spazi e applicando in modo puntuale le regole d’igiene elencate dal Ministero della Salute (decalogo) garantendo in particolar modo un adeguato distanziamento tra le persone.  

10. SPOGLIATOI AZIENDALI: ESISTONO LIMITI/DIVIETI/PRECAUZIONI DA PORRE IN ESSERE?

Vale quanto già indicato per le mense. Evitare l’affollamento e seguire il decalogo del Ministero della Salute.  

11. QUALI SONO LE MISURE DI PREVENZIONE CHE È OPPORTUNO CHE I DATORI DI LAVORO ADOTTINO AL FINE DI FORNIRE UN SOSTEGNO ALLA SOLUZIONE DI UN PROBLEMA DI SALUTE PUBBLICA?

Garantire una adeguata informazione, diffondendo le 10 regole indicate dal ministero e fornendo informazioni corrette con specifico riferimento a fonti attendibili ed in collaborazione con il medico competente. – Garantire un’adeguata pulizia dei locali. – Favorire la scrupolosa e frequente pulizia delle mani mettendo a disposizione detergenti e tutto l’occorrente necessario per garantire tale buona pratica. – Evitare situazioni di affollamento ovvero permanenza di più persone in spazi chiusi ove non sia possibile garantire una adeguata distanza tra le persone evitando situazioni “faccia a faccia” . – Garantire una corretta informazione/formazione in particolare nei riguardi dei lavoratori in trasferta o distacco presso unità produttive con sede in comuni della zona rossa, in Cina o in aree geografiche comunque ritenute “a rischio”.  

12. IL DATORE DI LAVORO DEVE NECESSARIAMENTE AGGIORNARE LA VALUTAZIONE DEI RISCHI IN SEGUITO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19?

Il Datore di Lavoro deve fornire informazioni ai lavoratori, anche mediante redazione di informative (o utilizzando opuscoli a disposizione, come quello redatto dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità, che indica i 10 comportamenti da adottare per prevenire la diffusione del virus) e adottare precauzioni utili a prevenire l’affollamento e/o situazioni di potenziale contagio. Il documento di valutazione dei rischi dovrà essere aggiornato solo per i rischi specifici connessi alla peculiarità dello svolgimento dell’attività lavorativa, ovvero laddove vi sia un pericolo di contagio da COVID-19 aggiuntivo e differente da quello della popolazione in generale. Diversamente risulta fondamentale adottare le precauzioni già note e diffuse dal ministero della Salute, declinandole alla specificità dei luoghi e delle attività lavorative.  

13. QUALE È IL RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE E COME DEVE ESSERE CONDOTTA LA SORVEGLIANZA SANITARIA IN MERITO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19?

Oltre a rendersi disponibile per informare i lavoratori sull’emergenza epidemiologica da COVID-19 e sulle precauzioni da adottare, è importante ai fini generali della prevenzione una massima collaborazione tra il Datore di Lavoro ed il Medico Competente, con particolare riguardo ai lavoratori che svolgono o possono svolgere trasferte per motivi di lavoro in territorio Nazionale ed Internazionale, in Paesi o situazioni di volta in volta classificate a rischio dalle autorità competenti.  

14. LA NORMALE COLLABORAZIONE E INTERFERENZA TRA LAVORATORI DI IMPRESE DIFFERENTI (AREA CANTIERE E NON) PUÒ PROSEGUIRE NORMALMENTE, SECONDO LE SOLITE PRESCRIZIONI DEL D.LGS. 81/08 E SEGUENDO LE INDICAZIONI E I SUGGERIMENTI DEL DECALOGO DIFFUSO DAL MINISTERO DELLA SALUTE, O DEVONO ESSERCI MISURE DI PREVENZIONE PARTICOLARI E AGGIUNTIVE/INTEGRATIVE?

Le attività possono proseguire nel rispetto delle normativa vigente e delle indicazioni del Ministero della Salute. Non sono previste misure aggiuntive.  

15. SE NEI PROSSIMI GIORNI FOSSERO PREVISTE LE VISITE MEDICHE PERIODICHE DEL PERSONALE DIPENDENTE (SIA PRESSO L’AZIENDA CHE PRESSO LO STUDIO MEDICO) È CONSIGLIABILE/POSSIBILE POSTICIPARLE, PREVIO PARERE DEL MEDICO COMPETENTE?

La sorveglianza sanitaria può continuare rispettando le indicazioni del decalogo del Ministero della salute e di semplici accortezze per evitare situazioni di affollamento in sala d’attesa.  

Articolo pubblicato il 12/03/2020 da Alessandro Mozzati. Ultima modifica: 15/03/2020.

Coronavirus, chi resta aperto e quali le attività chiuse – Che cosa prevede il DPCM dell’11 marzo 2020

Coronavirus, chi resta aperto e quali le attività chiuse – Che cosa prevede il DPCM dell’11 marzo 2020
FONTE UNIONE ARTIGIANI MILANO
Con il decreto del Presidente del Consiglio dell’11 marzo 2020, il governo sospende per 14 giorni dal 12 marzo 2020 al 25 marzo 2020, salvo proroghe, su tutto il territorio nazionale le attività commerciali al dettaglio, le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti).    Qui il quadro sinottico: DCPM 11 marzo 2020 Quadro sinottico (formato pdf stampabile)


Allegati 1 e 2 del DPCM:

Sono chiusi:

Tutte le attività commerciali al dettaglio, eccetto le casistiche indicate nell’elenco seguente :
I mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari Attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie)
Attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti)

Restano aperti (garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro):

Ipermercati Supermercati Discount di alimentari Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari Commercio al dettaglio di prodotti surgelati Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2) Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4) Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici Farmacie Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici Mense e del catering continuativo su base contrattuale Ristorazione con consegna a domicilio Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali Servizi bancari, finanziari, assicurativi Attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia Attività delle lavanderie industriali Altre lavanderie, tintorie Servizi di pompe funebri e attività connesse

Industrie e le fabbriche potranno continuare a lavorare a condizione di rispettare i protocolli di sicurezza (soprattutto le distanze fra i lavoratori).  

Rimarrà attiva anche la produzione dei beni essenziali, soprattutto quelli alimentari, oltre alla produzione agricola.

Articolo pubblicato il 11/03/2020 da Alessandro Mozzati. Ultima modifica: 11/03/2020.

L’APPALTATORE HA SEMPRE DIRITTO AL MANCATO GUADAGNO.

E’ quanto affermato dalla suprema corte ribadendo la costante giurisprudenza sul punto (sentenza n. 5368/2018 Corte di Cassazione).

Se il committente recede dal contratto, in maniera unilaterale, l’appaltatore ha diritto all’utile che avrebbe conseguito!

L’appaltatore, a questo punto ha difatti già acquistato parte del materiale necessario alle esecuzione delle opere ed inoltre ha respinto un’interessante commessa ricevuta da un diverso committente.
Per dette ragioni, come confermato dalla Corte di Cassazione intervenuta sul diritto di risarcimento del lucro cessante con la richiamata sentenza, l’appaltatore, una volta dimostrato l’utile netto da lui conseguibile con l’esecuzione delle opere appaltate, ha diritto al risarcimento del mancato guadagno.

Articolo pubblicato il 09/03/2020 da Alessandro Mozzati. Ultima modifica: 15/03/2020.

MODULO AUTODICHIARAZIONE SPOSTAMENTI IMPRESA DI PULIZIE MONZA CIEMMEZETA.IT

FONTE UNIONE ARTIGIANI DI MILANO

A integrazione della nostra precedente comunicazione, informiamo che, alle ore 13:30 di oggi, lunedì 9 marzo, il Ministero dell’Interno ha pubblicato il “Modulo auto-dichiarazione spostamenti” riferito anche all’attività lavorativa.

Abbiamo messo a vostra disposizione sul nostro sito il modulo in versione editabile, scaricabile al seguente link:

Modulo autodichiarazione spostamenti_versione editabile

Per maggiori informazioni sulle nuove direttive ministeriali e sulla compilazione del modulo rimandiamo al sito del ministero:

https://www.interno.gov.it/it/notizie/controlli-nelle-aree-contenimento-rafforzato-direttiva-ministro-lamorgese-prefetti

Articolo pubblicato il 08/03/2020 da Alessandro Mozzati. Ultima modifica: 10/03/2020.

COMUNICAZIONE A TUTTA LA CLIENTELA IMPRESA DI PULIZIE MONZA CIEMMEZETA.IT – CORONA VIRUS COVID-19

Egregio cliente,

l’evolversi mediatico del diffondersi dell’ormai famigerato CORONAVIRUS COVID-19, ci suggerisce  trasmetterVi qualche informazione utile.

Non si tratta, ovviamente, di alcun consiglio medico.

Ci limitiamo a divulgare comunicati ufficiali pervenutici dal nostro medico competente e qualche nostra nozione sulla detergenza professionale.

Attualmente nessun collaboratore CMZ e tantomeno  relativo familiare, ha alcun sintomo influenzale.

Questo lo diciamo per rasserenare alcuni di Voi che, giustamente, ci hanno chiesto informazioni.

Vi garantiamo che la sorveglianza sanitaria cui siamo sottoposti, nonché la costante comunicazione con i nostri dipendenti, ci consente di monitorare in tempo reale ogni potenziale segnale.

Ci è sembrato doveroso, nonostante queste informazioni siano protette da privacy,  rassicurarVi vista l’attuale diffidenza generale.

All’impresa di pulizie in questo momento sono richiesti sforzi importanti.

Non siamo però la risoluzione di un caso mondiale.

Abbiamo strumenti blandi, il semplice impiego di prodotti sanitizzanti che impieghiamo da sempre (a base alcoolica) ed ultimamente dei presidi medico chirurgici, sono poco efficaci in un contesto di visione globale, perché disinfettare un ambiente nella sua totalità è praticamente impossibile, ci si limita unicamente ai punti di maggior contatto.

Un ambiente sterile si ottiene esclusivamente in sale operatorie e clean room, con aria microfiltrata, tappeti sterili aspiranti etc etc.

Qualunque altra informazione riceviate in tal senso è alterata.

Uno starnuto in un ambiente può diffondere germi sino ad 8 metri.

Vorrebbe dire, ogni volta, durante il nostro intervento, pulire tutto il contenuto, muri e suppellettili compresi.

Utilizzare per le pulizie alcool oltre al 60% (infiammabile nonchè vietato per ragioni di sicurezza) o candeggina (vietata in ambito professionale), oltre a danneggiare le superfici, spesso macchiandole irreparabilmente, lasciano un residuale molto alto che poco si ricondurrebbe ad un ambiente pulito. L’amuchina o il Lysoform sebbene ottimi disinfettanti, presentano le stesse problematiche.

Il presidio medico chirurgico che stiamo utilizzando è un ottimo compromesso, comprenderete bene, che nulla potremo fare per preservarne l’efficacia dopo pochi attimi dalla sua applicazione.

Ognuno di noi conduce una vita frenetica, frequentando decine di persone già dalle primissime ore della mattinata, dalle scale, alle ascensori, al bar.

Gli stessi figli sono probabilmente portatori sani. Come sempre accade in tutte le epidemie influenzali.

Accanirsi con una disinfezione degli ambienti è ragionevole ma andrà confinata nei limiti del buon senso.

L’unica precauzione, reale, sarebbe di non uscire di casa per almeno due settimane, invitando ogni familiare a fare lo stesso.

Dovrebbe fermarsi e contemporaneamente, l’intera popolazione mondiale, o quantomeno centellinare in rapporti sociali se non con dovute precauzioni, ed allora si che avremmo una regressione di questo feroce ceppo influenzale.

Armiamoci dunque di buona pazienza e di piccole grandi precauzioni. Potremo probabilmente arginarla e cosi forse sarà.

Affidandoci anche e soprattutto al nostro amico più fedele ed efficace, il nostro sistema immunitario ed alla buona sorte.

Questi link potrebbero servirvi, qualora abbiate il tempo di leggerli…

Emergenza Coronavirus COVID-19 IMPRESA DI PULIZIA MONZA CIEMMEZETA.IT DATORI DI LAVORO ED IMPRESE DI PULIZIE
CORONAVIRUS: NUOVE MODALITA’ ACCESSO UFFICI CIEMMEZETA.IT IMPRESA DI PULIZIE MONZA (MB) E RAPALLO (GE)
IMPRESA DI PULIZIE MONZA Coronavirus: treni, aeroporti, blocchi stradali: ecco come funzionano le nuove regole del decreto

Non esitate a contattarci per qualunque informazione, dubbio, chiarimento o altro.

Tutto lo staff in questo momento è impegnato in una sorta di task force istituita per limitare il più possibile problematiche derivanti dal nostro servizio.

Ci scusiamo sin da ora per la scarsissima sintesi della missiva di cui sopra, resta comunque un atto dovuto nei Vostri confronti.

Cordiali saluti

Articolo pubblicato il 08/03/2020 da Alessandro Mozzati. Ultima modifica: 08/03/2020.

CORONAVIRUS: NUOVE MODALITA’ ACCESSO UFFICI CIEMMEZETA.IT IMPRESA DI PULIZIE MONZA (MB) E RAPALLO (GE)

CORONAVIRUS: NUOVE MODALITA’ ACCESSO UFFICI

Gentili collaboratori, le nuove prescrizioni per la Regione Lombardia volte a contrastare la diffusione del Corononavirus raccomandano a tutti alcuni semplici comportamenti da adottare in modo sereno, senza che prevalga il panico. La principale raccomandazione è quella di non muoversi se non strettamente necessario, adottando la precauzione di stare distanti di almeno un metro fra persone e di lavarsi frequentemente le mani. Per rispettare le direttive delle Autorità, nell’interesse collettivo e per la tutela della salute di tutti, soci e collaboratori, CMZ SAS, a partire da domani, LUNEDI’ 9 MARZO, adotterà le seguenti modalità per consentire l’accesso del pubblico ai propri uffici, regolarmente aperti.
Vi invitiamo ad accedere ai nostri uffici solo per urgenze e scadenze, privilegiando il contatto via telefono o email; – sarà consentito l’accesso agli uffici a una persona alla volta; – gli impiegati sono obbligati a mantenere la distanza di un metro e a non stringervi la mano; – prima di accedere agli uffici ogni persona sarà invitata a lavarsi le mani; – tutte le persone presenti in ufficio saranno obbligate a mantenere la distanza di almeno un metro fra loro; – sarà vietato l’ingresso alle persone raffreddate o che mostrano i sintomi dell’influenza; – saranno vietate le strette di mano e gli abbracci. 
Confidando nel senso di responsablità di ciascuno, CMZ SAS conferma il proprio impegno a favore di tutti i collaboratori in questo momento di difficoltà. 

Articolo pubblicato il 08/03/2020 da Alessandro Mozzati. Ultima modifica: 08/03/2020.

IMPRESA DI PULIZIE MONZA Coronavirus: treni, aeroporti, blocchi stradali: ecco come funzionano le nuove regole del decreto

I decreti in vigore DA OGGI prevedono una «zona rossa» e una «zona arancione».

Chi si può spostare?
Dalla «zona rossa» non si può uscire e non si può entrare per nessun motivo. Dalla «zona arancione» si può entrare e uscire «soltanto per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute». A chi si trova fuori al momento dell’entrata in vigore del decreto «è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione e residenza». All’interno di entrambe le zone è chiesto di limitare gli spostamenti. Non ci si può spostare da una «zona arancione» all’altra se non per comprovate esigenze.


Quali sono le comprovate esigenze?
Chi viene fermato dovrà dimostrare di avere le necessità di effettuare lo spostamento e dunque un certificato medico se si tratta di esigenze sanitarie oppure una lettera del datore di lavoro o un documento comprovante l’esigenza lavorativa.

Chi effettuerà i controlli?
Il decreto affida «al prefetto l’esecuzione delle misure». I controlli devono essere effettuati dalle forze dell’ordine. Vuol dire che ci saranno posti di blocco ai caselli autostradali e controlli all’interno degli aeroporti e delle stazioni.

Si possono prendere i mezzi pubblici?
Non ci sono limitazioni particolari per i trasporti urbani se non quella di mantenere il metro di distanza. I treni e gli aerei da e per le «zone arancioni» viaggiano regolarmente. Chi ne usufruisce dovrà però giustificare il viaggio.
Musei, palestre, piscine, discoteche, pub e sale giochi: si può entrare?
Le attività sono sospese fino al 3 aprile e dunque il pubblico non può entrare .

Si possono frequentare bar e ristoranti?
Le attività sono consentite dalle 10 alle 18 mantenendo la distanza di un metro tra il personale e i clienti e tra i clienti. Chi non la rispetta rischia la chiusura. Chi non ha la metratura sufficiente per rispettarla deve chiudere.
Nei negozi si può entrare?
Le attività commerciali sono aperte ma devono far rispettare la distanza di 1 metro. Nei centri commerciali e nei mercati devono chiudere il sabato e la domenica. Sono escluse farmacie, parafarmacie e negozi alimentari che devono comunque far rispettare la distanza di un metro tra il personale e i clienti e tra i clienti in fila.

Ci sono multe per chi non rispetta le prescrizioni?
Chi non rispetta il decreto rischia la denuncia per l’articolo 650 del codice penale: inosservanza di un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene (2). Prevede l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a duecentosei euro.
Quando entrano in vigore le nuove regole?

Anche se il decreto non è stato ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale, le prescrizioni valgono dalla mezzanotte tra sabato 7 marzo e domenica 8 marzo.




Fonte: Corriere della Sera, che con prontezza e precisione sta informando in maniera preziosa. 

Articolo pubblicato il 08/03/2020 da Alessandro Mozzati. Ultima modifica: 10/03/2020.

Emergenza Coronavirus COVID-19 IMPRESA DI PULIZIA MONZA CIEMMEZETA.IT DATORI DI LAVORO ED IMPRESE DI PULIZIE

Alla cortese attenzione del Datore di Lavoro

In merito alle misure preventive del contagio da coronavirus, per quanto concerne i luoghi in ambito lavorativo il Ministero della Salute, con la circolare n. 3190 dello scorso 3 febbraio, ha emanato le misure intuitivamente necessarie ad assicurare la salubrità degli ambienti, tra le quali riportiamo:

  1. Installazione di erogatori di gel antibatterici (a base di alcol almeno al 60% o ipoclorito di sodio/cloro all’1%) utilizzabili dal personale aziendale ogni qualvolta sia necessario
  2. Pulizia accurata degli spazi e delle superfici con appositi prodotti igienizzanti, a base di cloro o alcool: anche se ancora in fase di studio, le informazioni preliminari suggeriscono che il virus può sopravvivere sulle superfici per alcune ore; l’utilizzo di disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro all’1% (candeggina) è in grado di uccidere il virus, annullando la sua capacità di infezione
  3. Dotazione di guanti e mascherine protettive (FFP2 o FFP3) per i lavoratori a contatto col pubblico
  4. Nei casi di ingresso in azienda di personale esterno (consulenti, commercianti, fornitori, ecc.), raccomandiamo di accertarsi che chi accede all’interno dei locali aziendali non provenga dalle zone di focolaio, non abbia fatto viaggi in zone a rischio negli ultimi 14 giorni, non abbia sintomi simil influenzali (febbre, tosse, raffreddore). 

A tale scopo, alleghiamo alla presente informativa una scheda di autodichiarazione, da fare compilare al personale esterno al momento del suo ingresso in azienda (Allegato 1). 

Ribadendo l’importanza di seguire con precisione i comportamenti indicati dal Ministero della Salute per combattere la diffusione del virus COVID-19, invitiamo a prendere visione dei materiali informativi in allegato: 

  1. Opuscolo completo 10 comportamenti da seguire (Allegato 2)
  2. Scheda 10 comportamenti da seguire (Allegato 3)
  3. Opuscolo corretta prassi per il lavaggio delle mani (Allegato 4)

Raccomandiamo di informare i lavoratori su quanto riportato nei documenti allegati, esponendo la documentazione in bacheca e consegnandola ai lavoratori in cartaceo e/o via e-mail, facendo firmare a ciascuno di loro una ricevuta di avvenuta consegna e presa visione della documentazione. Ai lavoratori va raccomandato di adottare anche ogni ulteriore misura di prevenzione dettata dal datore di lavoro.

Raccomandiamo, inoltre, di:

  1. attuare, per le mansioni ove è ritenuto possibile, il telelavoro
  2. richiedere al lavoratore di non sostare di fronte alle macchinette del caffè, ma di consumare la bevanda sulla propria postazione
  3. limitare il più possibile la vicinanza con i colleghi
  4. sospendere gli incontri e le riunioni aziendali, ad esclusione di quelle a distanza, effettuate tramite strumenti informatici (call conference, video conference, ecc.)
  5. vietare le trasferte in paesi o città ove vige l’ordinanza ministeriale della quarantena
  6. limitare, per quanto ragionevolmente possibile, tutte le attività nei luoghi di aggregazione (es.: sale riunioni, spogliatoi ove presenti, mense ove presenti, ecc.)
  7. chiedere alle imprese di pulizia esterna, o ai lavoratori interni con mansioni di pulizia, di utilizzare prodotti disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro all’1% (candeggina) per la pulizia delle superfici quali tavoli, scrivanie, telefoni, bagni, maniglie, corrimani
  8. Ricordiamo che sono sospese fino al rientro dell’emergenze: le attività formative e le trasferte non strettamente necessarie, fatto salvo la discrezionalità del Datore di Lavoro circa quelle effettuabili in paesi in cui non vige la quarantena imposta dalle autorità.
  9. Le attività di sorveglianza sanitaria NON sono sospese, fatto salvo per tutte quelle società aventi unità locale ove vige l’obbligo di quarantena imposta dalle autorità.
  10. In caso di sintomi influenzali ed in caso di sospetto contagio da Coronavirus, raccomandiamo infine di restare a casa in malattia, onde evitare un possibile contagio ad altri lavoratori, e di contattare telefonicamente il proprio medico curante o chiamare il numero delle emergenze 112. 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero verde 1500 oppure visitare il sito del Ministero della Salute:http://www.salute.gov.it/portale/home.html

Cercheremo di tenervi aggiornati sull’evolversi della situazione.

Grazie per la collaborazione. 

Allegato-2-CORONAVIRUS-10-COMPORTAMENTI-DA-SEGUIREDownload
Allegato-4-CORRETTO-LAVAGGIO-MANIDownload
Allegato-3-CORONAVIRUS-10-COMPORTAMENTI-DA-SEGUIRE-SchedaDownload
Allegato-1-Scheda-di-autodichiarazione-PERSONALE-ESTERNODownload

Articolo pubblicato il 19/04/2018 da Michele Pinto. Ultima modifica: 28/09/2020.

5 Maggio – Giornata mondiale delle “mani pulite”

Il 5 maggio si celebra in tutto il mondo l’Hand Hygiene Day, un evento voluto dall’Organizzazione mondiale della Sanità per sottolineare l’importanza del perfetto igiene delle mani degli operatori ospedalieri e domiciliari, come prima fondamentale precauzione contro le infezioni.

L’Oms  si prefigge l’obiettivo di  sensibilizzare medici, infermieri e parenti dei pazienti in merito alle norme igieniche necessarie per tutelare il paziente. Una operazione semplice, efficace e con un costo quasi nullo ma fondamentale; un gesto semplice al punto da venire spesso sottovalutato e dimenticato, non soltanto in ambito medico.

Chi è a contatto con un malato deve ricordarsi di lavarsi le mani con regolarità, e secondo quanto disposto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, principalmente in 5 fasi; prima di toccare un paziente, prima di una pratica assistenziale, dopo aver maneggiato suoi liquidi corporei (anche quando vengono utilizzati contenitori o provette), al termine di una visita e dopo aver toccato vestiti o cose con cui il malato è stato a contatto in precedenza.

Le mani sono infatti terreno fertile per germi e batteri di diversa origine che non provocano infezioni sulla pelle intatta, ma possono risultare estremamente pericolosi al contatto con ferite chirurgiche, piaghe dadecubito o presidi medici, come ad esempio i cateteri

Attenzione ai batteri che non hanno “origine” dalle mani  ma che le utilizzano come “corridoio; senza adeguato utilizzo di sapone e altre sostanze possono farsi rapidamente strada alcuni batteri presenti nelle mucose o su altre parti della cute con cui le mani sono state precedentemente a contatto; a partire dalla tanto temuta influenza !

Articolo pubblicato il 30/03/2018 da Alessandro Mozzati. Ultima modifica: 11/04/2018.

Elenco città servite da CMZ pulizie civili e industriali a Rapallo (GE)

1 Genova 586.655 2.408,3 294.750
2 Rapallo 29.796 886,0 14.758
3 Chiavari 27.398 2.198,9 13.617
4 Sestri Levante 18.578 554,7 9.122
5 Lavagna 12.791 922,2 6.354
7 Recco 9.752 1.008,5 4.757
8 Santa Margherita Ligure 9.338 950,9 4.618
14 Cogorno 5.676 626,5 2.589
16 Camogli 5.378 544,3 2.748
19 Sori 4.205 320,3 2.094
36 Zoagli 2.472 324,4 1.310
59 Portofino 420 164,7 227
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