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Articolo pubblicato il 25/01/2021 da Alessandro Mozzati. Ultima modifica: 25/01/2021.

Bonus sanificazione e spese “di adeguamento” in periodo Covid; nuove modifiche in Manovra 2021

Bonus sanificazione e spese “di adeguamento” in periodo Covid; nuove modifiche in Manovra 2021

Novità sul fronte normativo, e per l’ennesima volta purtroppo non in senso positivo per le aziende italiane. Il credito d’imposta stabilito per l’adeguamento degli ambienti lavorativi viene decurtato di un semestre. A seguito di quanto indicato nella legge di Bilancio 2021 infatti, il bonus previsto dal Decreto Legge 34/2020 potrà essere utilizzato in compensazione o ceduto a terzi solo dal 1° gennaio fino al 30 giugno 2021 , e non fino al termine dell’anno appena iniziato.

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Questo bonus, di cui abbiamo già trattato in alcuni articoli del blog Cmz, spetta per le spese sostenute in relazione agli interventi e agli acquisti che si siano resi necessari o opportuni per le aziende per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione della pandemia che ancora stiamo affrontando, comprendendo non soltanto i costi per la sanificazione ma anche le spese sostenute per l’adeguamento degli spazi comuni delle aziende, quali  aree break, spogliatoi, mense, per la realizzazione di ingressi più ampi e spazi più “distanziati”, oltre a quanto investito in tecnologia per sviluppare forme di lavoro a distanza, oltre alle apparecchiature per il rilevamento della temperatura oramai in uso dappertutto. Considerando dunque che la scadenza degli adempimenti non è così distante, l’8 Gennaio sono stati rapidamente adottati i nuovi modelli per la comunicazione formale delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2020. 

Ricordate bene come la Cmz avesse messo in guardia i propri clienti per la sanificazione a Milano e Monza del fatto che la paventata percentuale di credito d’imposta stabilita in origine nel 60% delle spese sostenute fosse purtroppo soltanto una proiezione del tutto teorica; la percentuale realmente spettante si è infatti pesantemente ristretta proprio a seguito del prevedibile boom di richieste da parte delle centinaia di migliaia di aventi diritto.

Beneficiari “teorici” del credito per l’adeguamento degli ambienti di lavoro sono di fatto tutte le realtà che svolgono attività d’impresa, nonché “arti e professioni, oltre fondazioni, alle associazioni compreso il cosiddetto “Terzo settore”; normale dunque che quasi ogni realtà produttiva e professionale abbiamo provato a mettersi fiduciosamente “in coda” per poi rimanere delusa nelle aspettative economiche.

La data del 31 Maggio rimane dunque quella limite anche per l’opzione, da parte del beneficiario, della cessione del credito secondo quanto previsto dallo stesso DL 34/2020, che può essere effettuata nei confronti di altri soggetti, soprattutto istituti di credito e intermediari bancari che offrano il servizio e i relativi vantaggi. L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 2 dell’11 gennaio 2021 ha confermato che, all’interno del Modello F24, dovrà essere inserito il codice tributo “6918”, definito come “Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro – articolo 120 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.

 In caso di utilizzo in compensazione del suddetto bonus, il codice tributo 6918 è esposto nella parte “Erario”, in corrispondenza delle somme elencate in colonna “importi a credito compensati“, o, quando i contribuenti debbano eventualmente procedere al riversamento della prestazione ottenuta, nella relativa colonna. In allegato, per utilità, troverete il Pdf contenente la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate che ci auguriamo possa esservi utile. Non esitate a contattarci per le vostre sanificazioni o per l’acquisto di prodotti igienizzanti in Lombardia e in Liguria

Articolo pubblicato il 23/12/2020 da Alessandro Mozzati. Ultima modifica: 23/12/2020.

Ti Spazzo In Due • E finalmente le imprese di pulizia italiane vanno in tv !

“Ti Spazzo In Due” – E finalmente le imprese di pulizia italiane vanno in tv !

E’ da una vita che qui in Cmz di tanto in tanto ci guardiamo negli occhi per dirci che “sulle imprese di pulizia dovrebbero farci un film !!”, tra il serio e il faceto, considerando quante incredibili cose abbiamo visto e vissuto tra collaboratori improbabili e clienti strampalati, lavori straordinari e ordinaria amministrazione; anzi, più che un film abbiamo sempre immaginato una serie tv da almeno 10 stagioni !

 Ora, grazie al nuovo format “Ti spazzo in due”, che va in onda il Mercoledì sera su Real Time (DTT, canale 31) abbiamo il primo “docureality” al 100% prodotto e girato in Italia, che ruota intorno alla missione impossibile di una impresa di pulizia pugliese gestita da un “board” interamente femminile.

Al centro della scena ci sono le donne della famiglia Paglionico, tre generazioni e mezzo di coraggio e passione dalle origini fieramente pugliesi al più naturale dei “trapianti” al Nord Italia, titolari di un’impresa di pulizie a gestione familiare che di volta in volta si interfacceranno con clienti esigenti, sfacciati e senza freno.

L’impresa di pulizia, esattamente come capita spesso alla Cmz per le pulizie in appartamento a Milano e Monza, viene contattata da un proprietario di casa per pulire a fondo tutto il possibile e la puntata prende avvio con il più classico ed immancabile sopralluogo nel quale le Paglionico dimostrano tutto il proprio savoir faire e una grande capacità di far esprimere il cliente per raccoglierne meglio le esigenze.

La fase di incontro con il cliente è lo spunto per offrire tutta una serie di consigli agli spettatori sulle pulizie in appartamento, una sorta di tutorial piuttosto familiare agli spettatori di Youtube reso senz’altro più leggero e “spettacolare” da tutta una serie di effetti e di tocchi a sorpresa che rendono i consigli sulle pulizie leggeri e gradevoli anche per un pubblico di non addetti ai lavori.

 Le cinque donne che gestiscono l’impresa di pulizie hanno dei caratteri molto marcati, e volutamente esagerati, proprio per offrire al pubblico la giusta dose di “fiction” senza la quale il pulito in sé e per sé risulterebbe di certo meno interessante;  andiamo da Antonella, mamma e boss dell’impresa di pulizia, che con grande abilità e capacità “manageriale” gestisce l’impresa di famiglia e si prosegue con la sorella minore Anna, molto sopra le righe ed entusiasta, in frequente contrasto con il “boss”; quindi arriva l’esperienza di nonna Rosy, la veterana che non accenna a fare un passo indietro, per arrivare a Tiziana e Veronica, le figlie di Antonella , che un giorno probabilmente prenderanno il comando ma ad oggi sono soggette alla dura gavetta delle pulizie più pesanti.

Sicuramente nella fiction televisivo di Discovery Real Time è tutto un po’ troppo semplice e leggero rispetto alla dura realtà di una vera impresa di pulizia attiva sul territorio di Monza e Milano da più di 30 anni ; non tutto è rosa e fiori, e sarebbe senz’altro stato interessante se in “Ti spazzo in due” si entrasse più nel merito reale degli aspetti gestionali di un’ impresa, delle criticità ma anche della grande umanità di tutto quello che a che fare con il personale addetto, delle difficoltà nell’elaborare un preventivo che corrisponda alle esigenze di un cliente per qualcosa che ha sempre un che di astratto e personale, come il pulito, ma che tutti vorrebbero fosse “oggettivo” e “calcolabile”.

Fino ad oggi gli unici programmi dedicati alle pulizie, in format USA, sono stati gli oramai celebri Malati di pulito e Sepolti in casa , che abbiamo più volte citato per la grande esperienza della Cmz nel trattamento di casi di isolamento sociale, disturbo da accumulo seriale e barbonismo domestico in tutta la Lombardia. Qui è tutto molto più rilassato e divertente, lo scopo non è certo quello di mettere in guardia o “terrorizzare” ma intrattenere dando però dignità, visibilità, e anche un po’ di glamour ad una delle attività indispensabili per ogni ufficio che si rispetti e per ogni appartamento con esigenze speciali.

Ancor più lodevole che si sia deciso di dare visibilità ad una impresa di pulizie interamente al femminile, visto che il nostro è forse uno dei primi settori ad essersi largamente aperto, anche in Italia, all’imprenditoria “in rosa” con centinaia di casi di successo in tempi ancora purtroppo “non sospetti”.

Il programma di Discovery Real Time è dunque promosso, e per tutto quello che riguarda le pulizie in casa e in ufficio vi invitiamo a contattare la Cmz per un sopralluogo gratuito ed un preventivo senza impegno economico.

Articolo pubblicato il 24/11/2020 da Alessandro Mozzati. Ultima modifica: 24/11/2020.

RIENTRO AL LAVORO DOPO POSITIVITÀ AL COVID-19

RIENTRO AL LAVORO DOPO POSITIVITÀ AL COVID-19

Come previsto dal DPCM 03/11/2020, Allegato 12, paragrafo 12: 

Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.

E’ necessario informare il medico competente prima di consentire il rientro al lavoro di un dipendente.

Non esitate a contattarci al n. 039 2001834 oppure via mail all’indirizzo info@ciemmezeta.it

Articolo pubblicato il 10/11/2020 da Alessandro Mozzati. Ultima modifica: 10/11/2020.

La sanificazione in condominio – Che fare se un residente è positivo al Covid ?

La sanificazione in condominio – Che fare se un residente è positivo al Covid ?

Visto il numero di contagi di settimana in settimana sempre più alto succede sempre più di frequente che, all’interno di uno spazio frequentato come quello di un condominio, ci siano persone che sono risultate positive al tampone (in gran parte asintomatiche) e che nel periodo precedente all’esame abbiano, spesso senza essere consapevoli del proprio stato, frequentato fisicamente luoghi comuni a tutti gli altri inquilini esponendoli quindi al rischio di contagio, pur senza volerlo.

Come si deve procedere in questi casi? Iniziamo col dire che, in linea teorica, il condomino positivo non è obbligato a comunicare il proprio stato di salute all’amministratore mentre quest’obbligo sussiste solo verso le Asl e le autorità sanitarie per quanto concerne tutta la procedura di quarantena e tracciamento dei contatti (ahinoi, al momento del tutto “saltato”).

Il condomino positivo è ovviamente obbligato all’isolamento e ad evitare, per quanto gli sia possibile, di entrare in contatto con altri soggetti esterni e a frequentare gli spazi comuni del caseggiato, oltre a quelli esterni; il “positivo” può spontaneamente comunicare, ed è apprezzabile lo faccia, all’amministratore il suo stato di salute ma quest’ultimo è chiamato alla completa riservatezza e non può violarne la privacy.

L’amministratore può comunicare al resto del condominio che c’è un caso di positività all’interno dello stabile invitando ad una maggiore attenzione ai contatti fisici negli spazi comuni, rendendo pubbliche e ancora più evidenti le regole di distanziamento sociale oramai diventate di dominio collettivo ed esortando ad una continua igienizzazione delle mani (e magari invitando l’impresa di pulizie a lavorare in maniera ancora più attenta).

Attualmente non sussistono obblighi “generali” di provvedere alla sanificazione degli ambienti comuni in caso di positività di un condomino, ma tale attività è fortemente consigliata.

In alcuni Comuni sono state però emesse specifiche ordinanze in merito alla sanificazione dei condomini e di conseguenza in alcune aree tale operazione è da considerare obbligatoria, in caso di acclarata positività di un residente, per ottemperare alla normativa locale.

In questi casi la sanificazione può essere addirittura “ordinata” dall’amministrazione locale e l’amministratore collabora con essa per coordinare le attività da svolgere.

In assenza di un’ordinanza specifica, è comunque suggerito che l’amministratore di un condominio in cui è stato acclarato un caso di positività al Covid-19 si metta in contatto con le autorità sanitarie competenti per comunicare la presenza del contagio e chiedere consiglio su che tipo di intervento far svolgere.

Non potendo convocare l’assemblea plenaria dei condomini, per evidenti ragioni di tutela, l’amministratore, qualora ritenesse necessario un intervento del genere o nel caso in cui all’interno del condominio si verificasse un caso di Covid-19, dovrà coordinare a distanza tale operazione per evitare che possano diffondersi ulteriormente contagi e timori tra i residenti.

La sanificazione può essere effettuata solo da ditte specializzate, autorizzate e che possano non solo emettere certificazione ma fatturare correttamente l’intervento come “sanificazione” possedendone specifici requisiti di legge.

La Cmz è a vostra completa disposizione per ogni informazione e dettaglio in merito ad interventi di sanificazione in condominio a Milano, Monza e Brianza e in tutta la Lombardia.

Articolo pubblicato il 26/10/2020 da Alessandro Mozzati. Ultima modifica: 26/10/2020.

Aggiornamento delle indicazioni per la durata dell’isolamento e della quarantena dei casi confermati di Covid-19 e contatti stretti di casi confermati; utilizzo dei test diagnostici

Aggiornamento delle indicazioni per la durata dell’isolamento e della quarantena dei casi confermati di Covid-19 e contatti stretti di casi confermati; utilizzo dei test diagnostici

Alleghiamo vademecum per la gestione dei casi Covid, come da protocollo della Regione Lombardia del 19/10/2020.

Facendo seguito alla trasmissione della Circolare n. 032850 del 12 ottobre 2020 del Ministero della Salute avente oggetto “COVID-19: indicazioni per la durata ed il termine dell’isolamento e della quarantena.” Che comunque si allega, di seguito si forniscono le indicazioni per la puntuale applicazione.

protocollo-covid-regione-lombardia-1Download

Articolo pubblicato il 19/10/2020 da Alessandro Mozzati. Ultima modifica: 19/10/2020.

NUOVA ORDINANZA REGIONE LOMBARDIA: PROCEDURE

La Regione Lombardia ha emanato la nuova Ordinanza n. 620 del 16 Ottobre 2020, in vigore da sabato 17 ottobre fino a venerdì 6 novembre 2020.

Riportiamo di seguito le procedure da seguire nel caso in cui la temperatura corporea di un lavoratore risulti superiore al 37,5° o qualora il lavoratore manifesti i sintomi di infezione da Covid-19 (tosse, raffreddore, ecc.) durante l’attività lavorativa:

1) Il lavoratore non potrà accedere o permanere sul luogo di lavoro: sarà momentaneamente isolato e non dovrà recarsi al Pronto Soccorso

2) Il datore di lavoro comunicherà tempestivamente tale circostanza e gli eventuali contatti lavorativi al medico competente, ove nominato

3) Il medico competente provvederà senza ritardo alla segnalazione alla ATS e procederà agli interventi del caso, anche verificando i contatti lavorativi a lui segnalati

4) Il lavoratore dovrà comunicare tempestivamente al proprio medico di medicina generale (MMG) la presenza di sintomatologia e il conseguente mancato accesso al luogo di lavoro, indicando anche se in azienda è nominato il medico competente, per gli adempimenti previsti a cura del MMG

Per ulteriori approfondimenti, vi rimandiamo ai seguenti link:

Ordinanza 620 Regione Lombardia 16 Ottobre 2020

Articolo pubblicato il 12/10/2020 da Alessandro Mozzati. Ultima modifica: 12/10/2020.

Accumulo incontrollato di rifiuti con conseguenze penali; un recente caso di cronaca in Lombardia

Accumulo incontrollato di rifiuti con conseguenze penali; un recente caso di cronaca in Lombardia

L’accumulo compulsivo di rifiuti, oltre a drammatici risvolti dal punto di vista della saluta fisica e psicologica di coloro che sono colpiti da situazioni di “barbonismo domestico” da noi affrontati a Milano e in Brianza, può avere delle conseguenze anche di profilo civile e penale, come dimostra un recente caso di cronaca riportato da quotidiani.

La nostra impresa si è specializzata negli anni proprio nella gestione di situazioni di isolamento domestico e di accumulo rifiuti in tutta la Lombardia, ma purtroppo la gran parte di questi casi rimangono ignoti fino all’intervento delle forze dell’ordine.

I carabinieri delle Stazioni di Villanterio e della Forestale di Pavia, ad inizio Ottobre, hanno infatti denunciato in stato di libertà per il reato di deposito incontrollato di rifiuti un cittadino italiano residente nello stesso comune della provincia di Pavia nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio in materia ambientale.

Gli agenti si sono trovati davanti ad uno scenario inatteso e di complessa gestione, con oltre 100 metri cubi di rifiuti accumulati, ovviamente senza alcun tipo di autorizzazione o permesso, nel giardino e nel cortile della casa di corte di proprietà dell’uomo denunciato; una incredibile quantità di vecchi mobili, rottami e carcasse di moto ed autoveicoli, parti e ricambi quasi irriconoscibili di elettrodomestici, oltre ad ogni tipologia immaginabile di residuo in materia plastica e metallico, all’interno di un’area verde di oltre 400 metri quadrati interamente posta sotto sequestro.

La nostra società ha avuto modo di gestire, a Monza e nelle province di Como e Lecco, numerose situazioni del genere, e sappiamo quanto sia difficile convincere i diretti interessati ad affrontare un disagio del genere, come l’accumulo compulsivo di rifiuti, prima che diventi un problema insormontabile.

I carabinieri hanno denunciato la presenza di una vera e propria discarica abusiva che, seppure non comportasse problemi per la salute collettiva, ha fatto scattare la denuncia per un reato, come quello di deposito incontrollato di rifiuti (ART. 256, 2° COMMA, D.LGS. N. 152/06), che prevede

a) la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi

Articolo pubblicato il 30/09/2020 da Alessandro Mozzati. Ultima modifica: 30/09/2020.

Ripristino IVA su Gelsoap 70

Gentile Cliente,

l’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 370 del 17/09/2020, in seguito confermata nell’articolo della rivista online Fisco Oggi, ha precisato che l’esenzione IVA prevista dall’articolo 124 del DL Rilancio si applica solo ai saponi registrati come disinfettanti presso il Ministero della Salute (P.M.C.).

In attesa di ulteriori chiarimenti dalle autorità competenti e dalle associazioni di categoria e a seguito della decisione da parte del produttore di riapplicare l’IVA sul prodotto, abbiamo deciso in via cautelativa di applicare di nuovo, a partire dal 1 ottobre 2020, l’aliquota IVA del 22% sul prodotto Gelsoap 70, disponibile nei vari formati.

Cordiali saluti,

Documenti:

Risposta N. 370

Articolo Fisco oggi

Articolo pubblicato il 24/09/2020 da Alessandro Mozzati. Ultima modifica: 28/09/2020.

Bonus Sanificazione 2020 solo per il 15%; il dietrofront dell’Agenzia delle Entrate colpisce duramente le imprese italiane

Con il provvedimento del direttore dell’agenzia delle entrate n. 302831 del 11 settembre 2020: “determinazione della misura percentuale di fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, di cui all’articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34” è stata finalmente e, si spera, definitivamente, stabilita la misura percentuale di fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisizione dei dispositivi di protezione individuali (ovvero il cosiddetto e oramai famigerato “bonus sanificazione”) .

Bonus sanificazione si, ma con grossi limiti!

Per consentire e agevolare l’adozione delle misure volte al contenimento della diffusione del Nuovo Coronavirus – Covid-19 per l’ampia platea di soggetti esercenti attività d’impresa, professionisti, enti non commerciali, era stato originariamente stabilito che spettasse un credito d’imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti, oltre che per i prodotti e gli strumenti utilizzati, e per l’acquisto di altri dispositivi di protezione individuale.

Il credito d’imposta sarebbe spettato, fino ad un massimo di 60.000 euro per ogni beneficiario in grado di certificare, tramite aziende autorizzate come la Cmz Sas, le spese sostenute con le relative fatture, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020.

Una cifra evidentemente del tutto insufficiente a rimborsare i potenziali aventi diritto, dopo un anno caratterizzato da tutto quanto è tragicamente noto a seguito dell’Emergenza Covid esplosa durante la scorsa primavera

Ai sensi del comma 4, articolo 25, Decreto-legge del 19/05/2020 n. 34 (cosiddetto decreto rilancio), al fine di rispettare i limiti di spesa sopra descritti, sarebbero soltanto in seguito (ed in clamoroso ritardo rispetto a quanto sarebbe stato auspicabile) stati stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta con un provvedimento emesso dal direttore dell’Agenzia delle entrate in persona

La definitiva percentuale di fruizione del bonus

Con il provvedimento recentemente pubblicato dal direttore dell’agenzia delle entrate n. 302831 del 11 settembre 2020 è stata dunque finalmente stabilita la percentuale con cui calcolare l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile .

La percentuale, a differenza di quanto inizialmente preannunciato sia da alcuni avvoltoi del settore (che avevano promesso ai clienti rimborsi pari all’80%), sia rispetto alle attese create per una stima tra il 50/60 % e quella che invece, alla fine, è solo una deludente percentuale pari al 15,6423 % .

Di conseguenza, l’ammontare massimo del credito d’imposta utilizzabile, dunque, è pari al 15,6423% della somma richiesta con l’ultima comunicazione valida e certificata dall’azienda fornitrice con tanto di fatture a supporto.

Questa percentuale, va detto, deriva dal rapporto tra il tetto di spesa stabilito (una cifra già prestabilita in 200 milioni di euro, che non sono mai stati “rimpolpati” da successivi rifinanziamenti) e l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesto.

Per qualunque aggiornamento o delucidazione in merito potete contattarci via mail su marketing@ciemmezeta.it   o telefonicamente al numero 039 200 1834 .

Articolo pubblicato il 05/08/2020 da Alessandro Mozzati. Ultima modifica: 28/09/2020.

COMUNICAZIONE DELLE SPESE PER L’ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO E/O PER LA SANIFICAZIONE E L’ACQUISTO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

fonte: Agenzia delle Entrate

Alleghiamo i moduli predisposti dall’Agenzia delle entrate per i rimborsi sostenuti per le spese di sanificazione.

Ovviamente… In bocca al lupo!

comunicazione_ambienti_sanificazione_modDownload
elenco allegato al provvedimento codici ATECODownload
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