PATENTE A CREDITI. OPERATIVO DA OGGI IL PORTALE DELL’ISPETTORATO DEL LAVORO PER LA RICHIESTA DELLA PATENTE ENTRO IL 31 OTTOBRE. PUOI FARE DA SOLO, VEDI IL VIDEOTUTORIAL. PER OTTOBRE BASTA UN’AUTOCERTIFICAZIONE: ECCO IL MODULO
Da martedi 1° ottobre tutte le aziende – i lavoratori autonomi, e le imprese individuali ANCHE SENZA DIPENDENTI che operano “fisicamente” nei cantieri temporanei o mobili, dovranno obbligatoriamente dotarsi della cd Patente a Crediti.
Senza la Patente a Crediti o la ricevuta di invio della PEC dell’Autocertificazione NON si potrà accedere ai cantieri.
Rientrano nel campo di applicazione fabbri, impiantisti termoidraulici, impiantisti elettrici, ecc., se operanti all’interno di cantieri edili.. Sono esclusi i soggetti che nei cantieri effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ingegneri, architetti, geometri) e le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.
Il portale ufficiale dell‘Ispettorato Nazionale del Lavoro per effettuare la richiesta di rilascio della Patente a crediti è operativo anch’esso dal 1° ottobre.
Fino al 31 ottobre le imprese hanno due possibilità:
- inviare dalla propria PEC, utilizzando il modello che puoi scaricare QUI, un’autocertificazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti (art. 27. c.1 DLgsl 81/08). L’indirizzo PEC a cui inviare il modello è: dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it
- Importante stampare la ricevuta di invio della PEC che potrebbe essere richiesta in sede di accessi ai cantieri.
La trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC:
- ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024
- vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data.
- compilare immediatamente la domandaper la Patente a Crediti sul Portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Indispensabile SPID o CIE. Puoi fare da solo sei il titolare o il rappresentante legale, altrimenti puoi chiedere aiuto o delegare Unione Artigiani.
VEDI QUI il video tutorial dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
LEGGI QUI le istruzioni tecniche per la compilazione della domanda.
COSA ACCADE A PARTIRE DAL 1° NOVEMBRE
- non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC,
- sarà indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.
Verificate preventivamente, se richiesti, con i tuoi Consulenti del Lavoro e Commercialisti o presso il tuo contabile di riferimento presso Unione Artigiani, lo stato di DURC Inps Inail e Cassa Edili e DURF (documento unico di regolarità fiscale).
Il DURF è necessario solo se, come appaltante, affidi appalti caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera PRESSO la sede di attività del committente utilizzando beni strumentali del committente, con valore dell’appalto a partire da 200.000 €.
ATTENZIONE!
CHE COSA ACCADE SE SI DICHIARI IL FALSO: PATENTE REVOCATA PER UN ANNO
“La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti (VEDI QUI SOTTO), accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Decorsi dodici mesi dalla revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente (…)”.
Il provvedimento di revoca della patente è adottato dall’ Ispettorato sulla base di un accertamento in ordine alla assenza di uno o più requisiti dichiarati inizialmente.
Il venir meno di uno o più requisiti in un momento successivo – ad esempio l’assenza del DURC – non potrà incidere sulla sua utilizzabilità, ferme restando le altre conseguenze di carattere sanzionatorio o di altro tipo previste dall’ordinamento.
Devono richiedere la Patente a crediti anche le imprese e i lavori autonomi stranieri che operano nel territorio nazionale.
Sono esclusi coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (es. ingegneri, architetti, geometri)
Ricordiamo i requisiti:
- iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81;
- possesso del documento unico di regolarità contributiva incorso di validità;
- possesso del DURC documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- possesso de DURF, la certificazione di regolarità fiscale, di cui all’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c) ed e) è attestato tramite autocertificazione.
QUI puoi scaricare il DM 132/2024 (G.U. 20 settembre 2024 n. 221) con cui si regolamentano le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi.
QUI puoi scaricare la Circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro con i profili applicativi per il rilascio della patente a crediti.
QUALI INFORMAZIONI CONTERRÀ LA PATENTE A CREDITI?
Ai sensi del D.M. n. 132 del 18 settembre 2024 la patente contiene le seguenti informazioni:
- a) dati identificativi della persona giuridica, dell’imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente;
- b) dati anagrafici del soggetto richiedente la patente;
- c) data di rilascio e numero della patente;
- d) punteggio attribuito al momento del rilascio;
- e) punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
- f) esiti di eventuali provvedimenti di sospensione della patente a seguito di infortunio da cui deriva la morte o un’inabilità permanente del lavoratore ai sensi dell’art. 27, comma 8, del D.lgs. n. 81/2008;
- g) esiti di eventuali provvedimenti definitivi, di natura amministrativa o giurisdizionale, ai quali consegue la decurtazione dei crediti della patente di cui all’art 27, comma 6, del D.lgs. n. 81/2008.