AFFITTI BREVI TURISTICI: ONLINE LA BANCA DATI STRUTTURE RICETTIVE. COME FARE LA DOMANDA PER OTTENERE IL CIN E DA QUANDO SCATTANO LE SANZIONI
Fonte: Unione Artigiani di Milano newsletter del 14/6/2024
Pubblicato dal Ministero del Turismo il decreto di interoperabilità tra Ministero, Regioni e Province autonome* della BDSR (Banca Dati Strutture Ricettive), il portale che censisce gli immobili/strutture destinati alle locazioni con affitti brevi o utilizzati per finalità turistiche e consente ai proprietari/gestori, sia privati e che operativi come impresa, di ottenere il rilascio del CIN.
Il CIN – ricordiamo – è il codice di otto caratteri univoco e identificativo per ogni immobile adibito a locazioni brevi. L’ottenimento del CIN è obbligatorio a partire da settembre 2024. Il CIN deve essere esposto all’esterno dell’immobile e in ogni annuncio di locazione.
Obiettivi: attraverso criteri omogenei a tutto il territorio nazionale, agevolare la trasparenza su tipologia alloggio, ubicazioni, capacità ricettiva, gestori/proprietari e i controlli, anche di tipo fiscale e di sicurezza.
* Prevista l’automatica ri-codificazione come CIN dei codici identificativi specifici già assegnati da regioni, province autonome e comuni, qualora abbiano già attivato delle procedure di attribuzione per le stesse unità immobiliari e strutture soggette al CIN.
COME FARE LA RICHIESTA DEL CIN
La piattaforma, già online a questo link e che sarà via aperta dal 1* settembre (dopo la sperimentazione in corso in Puglia e Veneto) a tutte le regioni d’Italia, consente di ottenere il CIN attraverso una procedura tutta digitale:
- il locatore o il titolare della struttura turistico-ricettiva presenta la domanda attraverso il form
- compila una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con
- i dati catastali dell’unità immobiliare o della struttura
- la sussistenza della dotazione di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e di monossido di carbonio funzionanti, estintori portatili a norma di legge,
- in caso di attività gestita in forma imprenditoriale, i requisiti di sicurezza degli impianti prescritti dalla normativa statale e regionale vigente.
Disponibile anche un manuale d’uso per strutture ricettive. In alternativa, si può contattare l’assistenza.
DA QUANTO PARTONO E A QUANTO AMMONTANO LE SANZIONI PER I SOGGETTI E LE STRUTTURE PRIVE DI CIN
Gli obblighi, le sanzioni e le altre disposizioni contenute all’art. 13-ter del decreto-legge n. 145/2023 saranno applicabili solo a partire dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, prevista non oltre il 1° settembre 2024, dell’Avviso attestante l’entrata in funzione della BDSR su scala nazionale.
Chiunque propone o concede in locazione, per finalità turistiche o per locazioni brevi, unità immobiliari o porzioni di esse prive di CIN:
- sanzione pecuniaria da 800 a 8.000 euro, in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile
Mancata esposizione del CIN all’esterno dello stabile:
- da 500 a 5.000 euro, in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile, per ciascuna struttura o unità immobiliare per la quale è stata accertata la violazione.
Mancata indicazione del CIN negli annunci:
- da 500 a 5.000 euro, in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile, per ciascuna struttura o unità immobiliare per la quale è stata accertata la violazione.
Se attività esercitata in formazione imprenditoriale, in caso di assenza dei requisiti di sicurezza e mancata presentazione della SCIA:
- da 2.000 a 10.000 euro, in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile.
Mancanza dei dispositivi per la rilevazione di gas e/o estintori:
- da 600 a 6.000 euro per ciascuna violazione accertata.