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AFFITTI BREVI TURISTICI: ONLINE LA BANCA DATI STRUTTURE RICETTIVE.

Articolo pubblicato il 17/06/2024 da Alessandro Mozzati. Ultima modifica: 03/10/2024.

AFFITTI BREVI TURISTICI: ONLINE LA BANCA DATI STRUTTURE RICETTIVE.

AFFITTI BREVI TURISTICI: ONLINE LA BANCA DATI STRUTTURE RICETTIVE. COME FARE LA DOMANDA PER OTTENERE IL CIN E DA QUANDO SCATTANO LE SANZIONI

Fonte: Unione Artigiani di Milano newsletter del 14/6/2024

Pubblicato dal Ministero del Turismo il decreto di interoperabilità tra Ministero, Regioni e Province autonome* della BDSR (Banca Dati Strutture Ricettive), il portale che censisce gli immobili/strutture destinati alle locazioni con affitti brevi o utilizzati per finalità turistiche e consente ai proprietari/gestori, sia privati e che operativi come impresa, di ottenere il rilascio del CIN.

Il CIN – ricordiamo – è il codice di otto caratteri univoco e identificativo per ogni immobile adibito a locazioni brevi. L’ottenimento del CIN è obbligatorio a partire da settembre 2024. Il CIN deve essere esposto all’esterno dell’immobile e in ogni annuncio di locazione.

Obiettivi: attraverso criteri omogenei a tutto il territorio nazionale, agevolare la trasparenza su tipologia alloggio, ubicazioni, capacità ricettiva, gestori/proprietari e i controlli, anche di tipo fiscale e di sicurezza.

* Prevista l’automatica ri-codificazione come CIN dei codici identificativi specifici già assegnati da regioni, province autonome e comuni, qualora abbiano già attivato delle procedure di attribuzione per le stesse unità immobiliari e strutture soggette al CIN.

COME FARE LA RICHIESTA DEL CIN

La piattaforma, già online a questo link e che sarà via aperta dal 1* settembre (dopo la sperimentazione in corso in Puglia e Veneto) a tutte le regioni d’Italia, consente di ottenere il CIN attraverso una procedura tutta digitale:

  • il locatore o il titolare della struttura turistico-ricettiva presenta la domanda attraverso il form
  • compila una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con
  • i dati catastali dell’unità immobiliare o della struttura
  •  la sussistenza della dotazione di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e di monossido di carbonio funzionanti, estintori portatili a norma di legge,
  • in caso di attività gestita in forma imprenditoriale, i requisiti di sicurezza degli impianti prescritti dalla normativa statale e regionale vigente.

Disponibile anche un manuale d’uso per strutture ricettive. In alternativa, si può contattare l’assistenza.

DA QUANTO PARTONO E A QUANTO AMMONTANO LE SANZIONI PER I SOGGETTI E LE STRUTTURE PRIVE DI CIN

Gli obblighi, le sanzioni e le altre disposizioni contenute all’art. 13-ter del decreto-legge n. 145/2023 saranno applicabili solo a partire dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, prevista non oltre il 1° settembre 2024, dell’Avviso attestante l’entrata in funzione della BDSR su scala nazionale.

Chiunque propone o concede in locazione, per finalità turistiche o per locazioni brevi, unità immobiliari o porzioni di esse prive di CIN:

  • sanzione pecuniaria da 800 a 8.000 euro, in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile

Mancata esposizione del CIN all’esterno dello stabile:

  •  da 500 a 5.000 euro, in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile, per ciascuna struttura o unità immobiliare per la quale è stata accertata la violazione.

Mancata indicazione del CIN negli annunci:

  • da 500 a 5.000 euro, in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile, per ciascuna struttura o unità immobiliare per la quale è stata accertata la violazione.

Se attività esercitata in formazione imprenditoriale, in caso di assenza dei requisiti di sicurezza e mancata presentazione della SCIA:

  • da 2.000 a 10.000 euro, in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile.

Mancanza dei dispositivi per la rilevazione di gas e/o estintori:

  • da 600 a 6.000 euro per ciascuna violazione accertata.

Info Alessandro Mozzati

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